L'art. 18 della legge 20.5.1970. Due modifiche utili?
L'art. 18 della legge 20.5.1970. Due modifiche utili?
L'art. 18 della legge 20.5.1970, comunemente conosciuta come "Statuto dei diritti dei lavoratori", ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro per il lavoratore illegittimamente licenziato con possibilità di optare per un ulteriore risarcimento del danno nella misura di 15 mensilità in caso di rinuncia alla ripresa del lavoro.
Nel tempo e soprattutto a partire dagli anni novanta è iniziato un appassionato scontro tra coloro che sostenevano una sua abolizione o quanto meno una sua modifica e chi si opponeva strenuamente in sua difesa ad oltranza.
Non si è fatto niente. L'aggravarsi della crisi in questi ultimi tempi e la sempre maggior necessità di competizione nel cosiddetto mercato globale, ha riproposto con forza la problematica.
Al fine di affrontarla senza posizioni precostituite, salvaguardando gli interessi dei lavoratori, potrebbe essere opportuno operare con qualche modifica semplice e parziale che non vada ad intaccare l'impianto complessivo della norma.
Ad esempio si potrebbe prevedere una moratoria nell'applicazione della legge per un periodo limitato (tre o cinque anni) e per un numero contenuto di lavoratori, e la soppressione o comunque la riduzione dell'ulteriore risarcimento in caso di rinuncia alla reintegra nel posto di lavoro.
Tali parziali modifiche, che non ledano significativamente i diritti dei lavoratori, potrebbero in qualche misura favorire occasioni di nuova occupazione togliendo soprattutto a piccoli imprenditori l'alibi per nuove assunzioni oltre il limite dei quindici dipendenti.
In un momento di crisi, nuove occasioni di lavoro costituiscono sicuramente una delle ricette più utili per la ripresa e lo sviluppo.